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Ecco cosa cambia con la nuova legittima difesa in vigore dal 18 maggio u.s.

Per la nuova legge “sussiste sempre il rapporto di proporzione” nei casi di legittima difesa in casa o sul luogo di lavoro se taluno “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

Inoltre “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”.

Nell’articolo 2, che riguarda i casi di “eccesso colposo”, “la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità” ha agito “in stato di GRAVE TURBAMENTO, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Sì prevedono pene più severe per i reati di violazione di domicilio, furto in casa e rapina;

Si esclude il risarcimento in sede civile di eventuali danni arrecati al ladro se chi si è difeso viene assolto in sede penale;

Sì introduce il rimborso a spese dello Stato delle spese giudiziarie per chi è stato prosciolto o assolto in casi di legittima difesa e stabilisce una priorità per i processi relativi a questi casi.

Tuttavia, l’avverbio “sempre” non deve indurre in errore.

Affinché la difesa armata sia lecita occorre che ci sia un’aggressione e intrusione con “violenza o minaccia di uso di armi”. Ad ogni modo sarà il magistrato che caso per caso valuterà anche l’esistenza del “grave turbamento “. Pertanto, a livello applicativo non cambierà poi molto.

In verità nella maggioranza dei casi gli indagati vengono prosciolti prima del dibattimento.

Infatti, secondo i dati disponibili, nella fase dibattimentale i procedimenti iscritti per “difesa legittima” sono stati 5 nel 2013, nessuno nel 2014, 3 nel 2015, 2 nel 2016; quelli per “eccesso colposo” in legittima difesa sono stati 2 nel 2013, nessuno nel 2014, 1 nel 2015, 2 nel 2016.

https://www.studiocataldi.it/articoli/34644-legittima-difesa-in-vigore-ecco-come-cambia-il-codice-penale.asp

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