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Ravvedimento operoso

Amici, vi segnalo quest’ottimo articolo sul ravvedimento operoso.

In particolare vi sottolineo le conseguenze penali:

Oltre alla riduzione delle sanzioni amministrative, il ravvedimento operoso comporta riflessi positivi anche sul piano penale, costituendo causa di non punibilità o circostanza attenuante dei reati tributari eventualmente commessi.

1 Causa di non punibilità

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), i reati di cui agli articoli

  • 10-bis (omesso versamento di ritenute dovute o certificate),
  • 10-ter (omesso versamento di IVA) e
  • 10-quater, comma 1 (indebita compensazione)

non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, eventualmente anche a seguito di ravvedimento.

Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del medesimo decreto, i reati di cui agli articoli

  • 4 (dichiarazione infedele) e
  • 5 (omessa dichiarazione)

non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, a condizione però che il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Il comma 3 della norma in esame prevede infine – nei casi in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateazione o a seguito di pagamenti parziali o frazionati – la concessione di un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, eventualmente prorogabile dal Giudice sino ad ulteriori tre mesi. In tale ipotesi il decorso della prescrizione rimane sospeso.

2 Circostanza attenuante

A norma dell’art. 13-bis del D.Lgs. 74/2000, il ravvedimento operoso – al di fuori dei casi di non punibilità illustrati nel paragrafo precedente – integra comunque una circostanza attenuante in grado di mitigare il trattamento sanzionatorio: le pene per i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 possono infatti essere diminuite sino alla metà e non si applicano le pene accessorie normalmente previste se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

Per i medesimi reati, il ravvedimento operoso costituisce altresì presupposto per poter richiedere l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. “patteggiamento“).

https://www.altalex.com/guide/ravvedimento-operoso

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