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Dlvo 216/2017 In tema di intercettazioni

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Pare proprio che il dlvo 216/2017 non piaccia a nessuno. In effetti condivido le motivazioni di tutti gli scettici.

Noi penalisti vediamo fortemente leso il diritto di difesa perché non possiamo avere copia di tutte le intercettazioni ma possiamo solo consultare quelle ritenute rilevanti dalla Polizia Giudiziaria. E se tra quelle che la Polizia ritiene “irrilevanti” ai fini dell’indagine vi fossero elementi utili alla difesa? Peraltro, il termine per consultare è limitato (10 gg prorogabili sino a 30) e sicuramente, nei procedimenti con molti faldoni e più indagati, non basta. Per trovare intercettazioni utili alla difesa occorre più tempo. Tutte le intercettazioni affluite nell’ archivio informatico sono ascoltabili mentre sono copiabili solo quelle acquisite. Quindi e’ un problema di tempi ed effettivita’ della conoscenza del difensore. Altro elemento negativo è che se il colloquio tra avvocato ed assistito viene intercettato per errore, è vero che non finirà sui giornali, ma sarà ascoltato dalla Polizia Giudiziaria che potrà riferire al pm la strategia difensiva dell’indagato. Sarebbe stato opportuno prevedere, invece, l'”interruzione” dell’intercettazione casualmente captata tra assistito e difensore. Ma così non è stato.

I pubblici ministeri lamentano lo strapotere della polizia nella selezione delle intercettazioni. Solo se ritenute rilevanti potranno essere trascritte, le altre finiranno in un archivio riservato la cui responsabilità sarà del pm. Ma senza che venga indicato un minimo di contenuto delle intercettazioni ritenute irrilevanti, sarà impossibile per il PM controllare l’operato della polizia. Forse sarebbe stato meglio attribuire alla polizia giudiziaria il potere di selezionare le intercettazioni “manifestamente irrilevanti “.

I giornalisti, invece, vedono nel nuovo procedimento che colloca nell'”archivio riservato” notizie di pubblico interesse un bavaglio per la stampa. Non piace, infine, La circostanza che dal 26 gennaio 2019 (giorno in cui entrerà in vigore questa norma, a differenza del resto della riforma che sarà efficace dal 26 luglio 2018), potranno ottenere copia delle ordinanze in materia cautelare, solo dopo la notifica alle parti. Devo dire che a me, invece, quest’ultima previsione é l’unica che piace…

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