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Separazione e divorzio: dal 1°marzo 2023 meno di un anno per dirsi addio!

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Le nuove regole che normano la separazione e il divorzio – il nuovo rito unico – riguardano i procedimenti instaurati da mercoledì 1° marzo.

I procedimenti già pendenti al 28 febbraio, invece, continueranno a essere regolati dalle precedenti disposizioni.

Secondo i dati Istat risalenti al 2020, il picco dei divorzi nel nostro Paese si è avuto negli anni 2015 e 2016. Ciò in seguito alla riforma che ha introdotto il cosiddetto “divorzio breve”.

L’Italia era uno dei pochissimi Paesi in cui vigeva ancora l’obbligo di due cause distinte per separazione e divorzio, allungando notevolmente i tempi. Da oggi si potrà fare tutto in un solo atto.

Ma siamo sicuri che ciò taglierà i tempi della giustizia e renderà la vita più facile alle persone coinvolte in questi procedimenti?

Vedremo…qualche dubbio rimane soprattutto perché mancano gli organici nei Tribunali.

Innanzitutto vediamo quali sono gli obiettivi della riforma avviata dall’ex Ministro della Giustizia Marta Cartabia.

Il principale è la velocizzazione dei procedimenti.

Una straordinaria innovazione introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 riguarda proprio la possibilità di contemporanea proposizione della domanda di separazione giudiziale e di quella divorzile che accorcia notevolmente i tempi.

L’altro obiettivo della riforma è quello di arrivare entro ottobre 2024 a riunire le competenze in un Tribunale unico per la famiglia che, in questi processi, possa tutelare soprattutto i figli.

Si tratterà di strutture sia circondariali, nelle città più piccole, sia distrettuali. Non ci sarà più frammentarietà tra Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni (questo rimane in vigore ma con funzioni più specifiche) e Giudice tutelare.

Restano escluse da questo accorpamento solo le adozioni e i procedimenti di competenza delle sezioni Immigrazione.

Infine, terzo obiettivo, si vuole tutelare i minori e le vittime di violenze perché tale riforma prevede che, in casi eccezionali di pericolo per i minori o grave urgenza (per evitare il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile durante i 90 giorni per arrivare alla prima udienza) il Tribunale possa emettere immediatamente (cioè prima dell’udienza) dei provvedimenti urgenti.

Si tratta di provvedimenti contenuti in un decreto emesso dal Presidente inaudita altera parte, nell’interesse dei soggetti deboli (figli o mogli maltrattati) in caso di pregiudizio imminente o irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato in apposita udienza fissata entro i successivi 15 giorni.

Ma qual è la procedura per separarsi e divorziare?

Diciamo subito che l’attività difensiva dell’Avvocato dovrà esplicarsi con maggiore cura, rispetto al passato, già prima dell’udienza iniziale.

Occorrerà raccogliere preventivamente tutti gli elementi necessari per proporre il ricorso.

L’atto introduttivo, il ricorso appunto, sottoscritto dalle parti personalmente, deve già contenere l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova (documenti, ricevute, foto, testimoni ecc.). Occorre indicare con chiarezza la propria posizione. Teniamo presente che l’udienza di comparizione, convocata entro novanta giorni dal ricorso, può concludersi con la definizione dell’intera causa se il Giudice valuterà che ci siano le condizioni.

La necessità di allegare tutto già in sede di ricorso è stata prevista per una duplice motivazione: da un lato consentire al Giudice di emettere già alla prima udienza provvedimenti provvisori completi perché avrà a disposizione molti elementi e dall’altro evitare che nel prosieguo del processo le parti possano avanzare una richiesta di modifica di essi.

Ed è proprio nella necessità di chiarire subito la posizione che credo nasca un primo problema: in una materia così delicata come i rapporti familiari non sempre è possibile e soprattutto utile scendere nei minimi particolari del conflitto, sottolineare le mancanze dell’uno e dell’altra, mettere in evidenza le carenze genitoriali perché si rischia di esasperare gli animi una situazione già tesa. Si chiude la porta in faccia alla possibilità di una soluzione consensuale.

La separazione, spesso voluta da uno dei soggetti, rappresenta comunque un fallimento personale e nell’immediatezza dei fatti non sempre si ha la lucidità di pensare al rispetto reciproco e alla minore conflittualità per il bene dei figli.

Quello che voglio dire è che si rischia di trasformare in giudiziale una separazione che nelle intenzioni iniziali avrebbe potuto e voluto essere consensuale.

Ovvio che se così fosse i tempi e i costi si allungherebbero.

Tornando alla procedura, abbiamo detto che con un ricorso unico si potrà, pertanto, chiedere allo stesso Giudice separazione e divorzio. Non ci sarà più un procedimento “bifasico”, vale a dire prima l’udienza presidenziale e poi quella avanti il Giudice istruttore, ma il Presidente nominerà un relatore che si occuperà della questione.

Unitamente al ricorso sarà necessario presentare un dettagliato piano genitoriale attestante le attività quotidiane dei figli, le frequentazioni parentali e amicali, le attività scolastiche e sportive, i programmi per le vacanze e quant’altro.

Ciò sarà utile al Giudice per avere un quadro completo degli impegni e attività quotidiane dei figli, agevolandolo così nell’assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti nel loro interesse, compresi l’affidamento ed il diritto di visita.

Inoltre, i due ex partners saranno obbligati a dimostrare al giudice la propria condizione patrimoniale depositando l’elenco dei beni mobili registrati di proprietà, le quote societarie, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari e la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Entro 3 giorni dal deposito in Tribunale del ricorso, viene fissata – con decreto – la prima udienza in cui i coniugi devono essere presenti personalmente. L’udienza è fissata in tempi brevi, ossia entro 90 giorni.

La costituzione in giudizio del convenuto deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’udienza e la notifica del ricorso e del decreto da parte dell’attore al convenuto deve essere effettuata almeno 60 giorni liberi prima dell’udienza.

Dopo la notifica da parte del ricorrente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al coniuge convenuto, le parti avranno la possibilità – prima dell’udienza – di depositare ulteriori atti per precisare le loro richieste e le istanze istruttorie. Quindi, prima della prima udienza le parti potranno depositare ulteriori documenti e prove, così da dare al Giudice istruttore un quadro completo.

Le decadenze valgono solo per le domande aventi ad oggetto diritti disponibili, mentre su affidamento e mantenimento dei figli minori possono sempre essere introdotte nuove domande e nuovi mezzi di prova, incluse nuove domande di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti e anche per il coniuge se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

Alla prima udienza di comparizione il Giudice verifica la regolarità del contraddittorio, sente le parti ed esperisce il tentativo di conciliazione. Se le parti intendono sostituire l’udienza con il deposito di note scritte devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare.

Se invece le parti sono presenti e la conciliazione non riesce il Giudice, con ordinanza, adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’intessere delle parti nei limiti della domanda, e nell’interesse dei figli, e provvede sulle richieste istruttorie predisponendo il calendario delle udienze.

Se già alla prima udienza la causa è matura per la decisione il Giudice fa precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti temporanei e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su richiesta di parte in altra udienza.

L’udienza per l’assunzione dei mezzi istruttori ammessi deve svolgersi nei successivi 90 giorni.

All’esito dell’istruttoria il Giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte e conclusioni, 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali e 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle repliche.

Per sancire il divorzio occorre il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e che la “non convivenza” sia ininterrotta.

Con la “sentenza parziale”, il Tribunale pronuncia – immediatamente dopo la prima udienza – la separazione senza dover attendere la conclusione del giudizio che proseguirà per le altre questioni, quali la domanda di addebito, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ecc..

Pertanto, se dalla separazione siano passati almeno 6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito di un giudizio consensuale o giudiziale, senza che i coniugi si siano riconciliati, si potrà avere il divorzio.

Per quanto concerne la competenza, il ricorso si propone avanti il Tribunale del luogo di residenza dei figli e se non ci sono figli quella comune dei coniugi o, in mancanza, della residenza o del domicilio del convenuto.

Sono previste delle Sanzioni.

Il genitore che accetta il piano genitoriale proposto ma poi non lo rispetta nei tempi e nelle modalità potrà essere sanzionato dal Giudice. Se una delle parti non dichiara in modo completo la propria condizione patrimoniale (non produce, o produce solo parzialmente, la dichiarazione dei redditi, i conti correnti bancari, l’elenco delle proprietà ecc.) al fine di pagare un contributo di mantenimento inferiore potrà essere condannata dal Giudice al rimborso delle spese legali dell’altro coniuge ed al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Per quanto concerne l’ascolto dei minori

C’è l’obbligo di ascoltare il minore che ha compiuto 12 anni o anche di età inferiore se capace di discernimento. Può essere ascoltato direttamente dal Giudice o indirettamente tramite un consulente, come psicologi e neuropsichiatri, o tramite i servizi sociali. Dai 14 anni i minori possono chiedere direttamente la nomina di un curatore speciale che li tuteli e rappresenti.

E’ giusto pensare a snellire le procedure e ridurre i costi ma ritengo che la riforma potrà raggiungere gli obbiettivi sperati solo se ci sarà un incremento del numero dei Magistrati togati e del personale amministrativo, altrimenti, come spesso accade, fallirà miseramente.

Avv. Maria Furfaro